Alternative alle detrazioni
Alternative alle detrazioni
Invece dell’utilizzo diretto della detrazione spettante in sede di dichiarazione dei redditi, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, le cui spese sono effettuate negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, è possibile optare per due scelte alternative:
- un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore che ha effettuato gli interventi (il cosiddetto “sconto in fattura”)
- la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
La possibilità di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura riguarda tutti i potenziali beneficiari della detrazione, compresi coloro che, in concreto, non potrebbero fruirne in quanto non sono tenuti al versamento dell’imposta.
LO SCONTO IN FATTURA
Si tratta di un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato l’intervento agevolato.
È pari alla detrazione dall’imposta lorda spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e può arrivare fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto.
Come previsto dall’articolo 121 del decreto legge n. 34/2020, il fornitore, a sua volta, recupera il contributo anticipato come credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, e lo può cedere ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, senza possibilità di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni del credito, solo se effettuate a favore di soggetti “qualificati”.
Per soggetti “qualificati” si intendono:
- banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo n. 385/1993)
- società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del citato Testo unico
- imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del decreto legislativo n. 209/2005.
Per ogni cessione intercorrente tra i soggetti sopra elencati, anche successiva alla prima, trova applicazione la disposizione prevista dall’articolo 122-bis, comma 4, del decreto legge n. 34/2020 (divieto di acquisizione del credito nei casi in cui ricorrono i presupposti indicati nell’articolo 35 - Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette - e nell’articolo 42 – Astensione - del decreto legislativo n. 231/2007).
ATTENZIONE
Le banche o le società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo n. 385/1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) possono sempre effettuare la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti (cioè diversi dalle persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta), che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa o con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione per il correntista.
LA CESSIONE DEL CREDITO
È la possibilità di cedere il credito d’imposta, corrispondente alla detrazione spettante, a:
- fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi
- altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
- istituti di credito e intermediari finanziari.
La legge non prevede l’ulteriore cessione del credito, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di:
- banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto all’articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo n. 385/1993)
- società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del citato Testo unico
- imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del decreto legislativo n. 209/2005.
Per ogni cessione intercorrente tra i soggetti sopra elencati, anche successiva alla prima, trova applicazione la disposizione prevista dall’articolo 122-bis, comma 4, del decreto legge n. 34/2020 (divieto di acquisizione del credito nei casi in cui ricorrono i presupposti indicati nell’articolo 35 - Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette - e nell’articolo 42 – Astensione - del decreto legislativo n. 231/2007).
ATTENZIONE
Le banche o le società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo n. 385/1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) possono sempre effettuare la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti (cioè diversi dalle persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta), che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa o con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione per il correntista.
Per maggiori informazioni e approfondimenti sulle alternative alla fruizione della detrazione si consiglia di consultare le seguenti circolari dell’Agenzia delle entrate: 24/2020, n. 30/2020, n. 16/2021, n. 19/2022 e n. 23/2022, n. 33/2022.
Interventi per i quali è possibile optare per la cessione o lo sconto
Come prevede l’articolo 121 del decreto legge n. 34/2020, nell’ambito dei lavori di recupero del patrimonio edilizio previsti dall’articolo 16-bis del Tuir, è possibile effettuare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito per gli interventi indicati nelle lettere a), b), d) e h):
- manutenzione straordinaria
- restauro e risanamento conservativo
- ristrutturazione edilizia
- manutenzione ordinaria (solo per le parti comuni degli edifici)
- realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali (se effettuati a partire dal 2022)
- installazione di impianti fotovoltaici.
Inoltre, la cessione e lo sconto può riguardare gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche. Questa possibilità è stata introdotta, solo per l’anno 2022, dall’articolo 119-ter del decreto legge n. 34/2020 (vedi paragrafo 1.6).
Gli adempimenti per la cessione o lo sconto
Per cedere il credito o avere lo sconto in fattura, dal 12 novembre 2021 è previsto l’obbligo per il contribuente di richiedere:
- il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta
- l’attestazione della congruità delle spese sostenute, da parte dei tecnici abilitati.
Le spese sostenute per il rilascio di tali documenti rientrano tra le spese detraibili e possono formare oggetto di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito.
L’obbligo di richiedere visto di conformità e attestazione della congruità delle spese non sussiste:
- per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio
- per le opere classificate come “attività di edilizia libera”, ai sensi dell’articolo 6 del Dpr n. 380/2001, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 2 marzo 2018, della normativa regionale.
Il visto di conformità e l’attestazione non sono necessari se il contribuente utilizza la detrazione nella dichiarazione dei redditi.
Non sono richiesti, inoltre, per le comunicazioni delle opzioni inviate entro l’11 novembre 2021, per le quali l’Agenzia delle entrate ha rilasciato regolare ricevuta di corretta ricezione della comunicazione.
Il visto di conformità deve essere rilasciato (come prevede l’articolo 35 del decreto legislativo n. 241/1997) dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro) e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei Caf.
L’attestazione deve certificare la congruità della spesa sostenuta in considerazione della tipologia dei lavori da eseguire (descritti sui documenti di spesa o, se presenti, nei capitolati). In pratica, essa deve prevedere il rispetto dei costi massimi per tipologia di intervento, in relazione ai singoli elementi che lo compongono e al loro insieme.
Per approfondimenti sulle altre disposizioni riguardanti il rilascio di attestazioni e asseverazioni si rinvia alla guida sul Superbonus, disponibile sul sito dell’Agenzia nella sezione “l’Agenzia informa”.
LA COMUNICAZIONE DELL’OPZIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
La scelta per la cessione del credito o lo sconto in fattura deve essere comunicata all’Agenzia delle entrate.
La comunicazione va inviata, solo in via telematica, entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione, utilizzando il modello allegato al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 febbraio 2022 (provvedimento successivamente modificato da quello del 10 giugno 2022).
Per le spese sostenute nel 2021 il termine per l’invio della comunicazione è stato prorogato al 29 aprile 2022 (come stabilito dall’articolo 10-quater, comma 1, del decreto legge n. 4/2022). Lo stesso termine vale anche per la trasmissione delle comunicazioni per le rate residue di detrazione non fruite riferite alle spese sostenute nel 2020.
La comunicazione dell’opzione relativa alle spese per interventi effettuati sulle singole unità immobiliari deve essere trasmessa mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate oppure mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate:
- dal beneficiario della detrazione, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario, per gli interventi per i quali non sussiste l’obbligo di richiedere il visto di conformità e l’attestazione sulla congruità delle spese sostenute
- dal soggetto che rilascia il visto di conformità, per tutti gli altri interventi.
Nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici, la comunicazione dell’opzione deve essere inviata, esclusivamente mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate:
- dall’amministratore di condominio, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario, per gli interventi per i quali non sussiste l’obbligo di richiedere il visto di conformità e l’attestazione sulla congruità delle spese sostenute
- per tutti gli altri interventi, dal soggetto che rilascia il visto di conformità oppure dall’amministratore del condominio, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario.
Nel caso in cui, ai sensi dell’articolo 1129 del codice civile, non vi è obbligo di nominare l’amministratore del condominio e i condòmini non vi abbiano provveduto, la comunicazione va inviata da uno dei condòmini incaricato.
Nei casi di invio da parte dell’amministratore di condominio o del condomino, il soggetto che rilascia il visto indicato nella comunicazione è tenuto a confermarlo mediante l’apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Nel caso di opzione per la cessione del credito corrispondente alle rate residue non fruite, la comunicazione deve essere inviata, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari sia per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici, esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate oppure mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.
Solo nel caso di interventi per i quali non è previsto l’obbligo di richiedere il visto di conformità e l’attestazione sulla congruità delle spese sostenute la comunicazione va inviata dal beneficiario della detrazione, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario.
La Comunicazione può essere annullata entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio, oppure, entro lo stesso termine, può esserne inviata un’altra interamente sostitutiva; altrimenti, ogni Comunicazione successiva si aggiunge alle precedenti.
Qualora sia già trascorso il citato termine e non è più possibile trasmettere una Comunicazione sostitutiva di quella errata, il credito non ancora accettato può essere rifiutato dal cessionario o dal fornitore mediante l’apposita funzionalità della “Piattaforma cessione crediti”. Il rifiuto del credito rimuove, di fatto, gli effetti della Comunicazione errata.
Nella circolare n. 33/2022 l’Agenzia delle entrate ha fornito importanti indicazioni operative per risolvere alcune tipologie di errore e per gestire i casi in cui la Comunicazione non è stata correttamente trasmessa entro i termini previsti.
Fonte: Agenzia delle Entrate